Le CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) sono soggetti giuridici, definiti dal decreto legislativo 199/21 e regolati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con le delibere 318/2020/R/eel e 727/2022/R/eel, che prevedono la partecipazione aperta e volontaria di soggetti (chiamati comunemente azionisti o membri) situati nelle vicinanze di impianti di produzione che, ai fini dell’energia condivisa, risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità energetica.
Tali soggetti possono includere cittadini privati, attività commerciali, enti pubblici locali o piccole e medie imprese che condividono il consumo di energia prodotta da uno o più impianti di energia rinnovabile e che collaborano con l’obiettivo di produrre e consumare l’energia all’interno di un’area geografica di riferimento. La loro partecipazione, aperta e volontaria, ha come obiettivo l’autoconsumo, che non è diretto al profitto, ma al beneficio a livello economico, sociale e soprattutto ambientale della zona in cui operano.
L’energia autoconsumata in tali configurazioni, infatti, viene remunerata per tener conto dei costi di esercizio delle reti elettriche mediamente evitati proprio per effetto dell’avvicinamento elettrico di produzione e consumo nella medesima ora.
Ulteriori informazioni relative all’energia condivisa, autoconsumata e incentivata, sono disponibili sul sito di ARERA nella sezione dedicata al TIAD.
Con la delibera 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022, ARERA ha approvato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) che disciplina le modalità per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso per le configurazioni previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21, tra cui le Comunità Energetiche. Secondo le disposizioni regolatorie e legislative richiamate, per accedere alle agevolazioni sull’energia autoconsumata i punti di connessione facenti parte della configurazione devono essere ubicati nell’area convenzionale sottesa alla stessa cabina primaria. All’interno di tale area convenzionale, individuata secondo quanto previsto dall’articolo 10 del TIAD, viene infatti calcolata la vera e propria energia elettrica autoconsumata, che è oggetto di maggior valorizzazione per tenere conto dei costi di esercizio delle reti elettriche evitati per effetto dell’avvicinamento geografico di produzione e consumo nella medesima ora.
Il TIAD è applicato a decorrere dall’ultima data tra il 1° marzo 2023 e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 199/21, recante le disposizioni in merito agli incentivi per la condivisione dell’energia elettrica.
Prima di tali tempistiche rimane operativa, secondo regolazione vigente, la disciplina transitoria, ovvero la deliberazione 318/2020/R/eele il relativo Allegato A, in base alla quale i distributori forniscono, su specifica richiesta, l’indicazione puntuale della cabina secondaria da cui ciascun POD è alimentato (identificata mediante una codifica univoca convenzionale che ne garantisce la riservatezza). Le informazioni relative alla delibera 318/2020/R/eel sono disponibili in fondo alla pagina.